Art. 44

Astensione e ricusazione

In vigore dal 5 mar 2018
Astensione e ricusazione 1.   Prima che una commissione di ricorso deliberi a norma dell'articolo 169, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001, il presidente o il membro interessati sono invitati a presentare osservazioni sulla sussistenza del motivo di astensione o ricusazione. 2.   Se la commissione di ricorso viene a conoscenza, da una fonte diversa dal membro interessato stesso o da una delle parti del procedimento, di un possibile motivo di astensione o ricusazione a norma dell'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001, si applica la procedura di cui all'articolo 169, paragrafo 4, di detto regolamento. 3.   Il procedimento di cui trattasi è sospeso fino alla decisione relativa ai provvedimenti da adottare a norma dell'articolo 169, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001.
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