Art. 42

Cancelleria

In vigore dal 5 mar 2018
Cancelleria 1.   Presso le commissioni di ricorso è istituita una cancelleria. Essa ha il compito di ricevere, trasmettere, conservare e notificare tutti i documenti relativi ai procedimenti dinanzi alle commissioni di ricorso e di formare i relativi fascicoli. 2.   La cancelleria è diretta da un cancelliere. Il cancelliere adempie ai compiti di cui al presente articolo sotto l'autorità del presidente delle commissioni di ricorso, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 3. 3.   Il cancelliere garantisce il rispetto di tutti i requisiti formali e dei termini di cui al regolamento (UE) 2017/1001, al presente regolamento o alle decisioni del presidium delle commissioni di ricorso adottate conformemente all'articolo 166, paragrafo 4, lettere c) e d), del regolamento (UE) 2017/1001. A tal fine il cancelliere ha le seguenti funzioni: a) firmare le decisioni adottate dalle commissioni di ricorso nei confronti dei ricorsi; b) redigere e firmare i verbali della procedura orale e dell'istruzione. c) fornire, di propria iniziativa o su richiesta della commissione di ricorso, pareri motivati alla commissione di ricorso in materia di requisiti procedurali e formali nonché sulle irregolarità a norma dell', paragrafo 2, del presente regolamento; d) presentare il ricorso, conformemente all', paragrafo 1, del presente regolamento, all'organo dell'Ufficio che ha adottato la decisione impugnata; e) ordinare, a nome della commissione di ricorso, nei casi di cui all', lettere a) e b), del presente regolamento, il rimborso della tassa di ricorso. 4.   Il cancelliere, su delega del presidente delle commissioni di ricorso, ha le seguenti funzioni: a) attribuire le cause a norma dell', paragrafi 1 e 4; b) eseguire, a norma dell'articolo 166, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, le decisioni del presidium delle commissioni di ricorso in relazione allo svolgimento dei procedimenti dinanzi alle commissioni di ricorso. 5.   Il cancelliere può, su delega del presidium delle commissioni di ricorso concessa su proposta del presidente delle commissioni di ricorso, svolgere altri compiti relativi allo svolgimento dei procedimenti di ricorso dinanzi alle commissioni di ricorso e all'organizzazione del loro lavoro. 6.   Il cancelliere può delegare i compiti di cui al presente articolo a un membro della cancelleria. 7.   Se il cancelliere è impossibilitato ad agire ai sensi dell', paragrafo 4, o qualora il suo posto sia vacante, il presidente delle commissioni di ricorso nomina un membro della cancelleria incaricato di esercitare le funzioni di cancelliere in sua assenza. 8.   I membri della cancelleria sono gestiti dal cancelliere.
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Cancelleria (Art. 42 Regolamento (UE) 2018/625) — Testo vigente | Portale Normativo