Art. 33
Rimborso della tassa di ricorso
In vigore dal 5 mar 2018
Rimborso della tassa di ricorso
La tassa di ricorso è rimborsata unicamente per disposizione della commissione di ricorso in uno qualsiasi dei seguenti casi:
a)
se il ricorso non si considera presentato conformemente all', paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) 2017/1001;
b)
se l'organo decisionale dell'Ufficio che ha adottato la decisione impugnata concede la revisione a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 o revoca la decisione impugnata in applicazione dell'articolo 103 del regolamento (UE) 2017/1001;
c)
se, a seguito della riapertura del procedimento di esame ai sensi dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 su raccomandazione della commissione di ricorso a norma dell', paragrafo 2, del presente regolamento, la domanda contestata è stata respinta con decisione definitiva dell'esaminatore e il ricorso è pertanto divenuto privo di oggetto;
d)
se la commissione di ricorso ritiene che tale rimborso sia equo in rapporto a una violazione di carattere sostanziale delle procedure.
Storico versioni
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