Art. 31
Esame di un ricorso in via prioritaria
In vigore dal 5 mar 2018
Esame di un ricorso in via prioritaria
1. Su richiesta motivata del ricorrente o della parte convenuta e dopo aver sentito l'altra parte, la commissione di ricorso può decidere, in considerazione della particolare urgenza e delle circostanze del caso, di esaminare il ricorso in via prioritaria, fatte salve le disposizioni di cui agli , comprese le disposizioni in materia di termini.
2. La richiesta di esame del ricorso in via prioritaria può essere presentata in qualsiasi momento durante il procedimento di ricorso. Tale richiesta è presentata in un documento separato ed è suffragata da prove che attestino l'urgenza e le particolari circostanze del caso.
Storico versioni
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