Art. 30
Riapertura dell'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione
In vigore dal 5 mar 2018
Riapertura dell'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione
1. Se, in un procedimento ex parte, la commissione di ricorso ritiene che un impedimento assoluto alla registrazione sia applicabile ai prodotti o ai servizi elencati nella domanda di marchio che non costituiscono l'oggetto del ricorso, essa informa l'esaminatore competente per l'esame di tale domanda, il quale può decidere di riaprire l'esame a norma dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 in relazione a tali prodotti o servizi.
2. Se una decisione della divisione di opposizione è oggetto di un ricorso, la commissione di ricorso può, mediante una decisione provvisoria motivata e fatto salvo l', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001, sospendere il procedimento di ricorso e rinviare la domanda contestata all'esaminatore competente ai fini di un esame, con raccomandazione di riaprire l'esame a norma dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 se ritiene che a determinati prodotti o servizi elencati nella domanda di marchio o alla loro totalità si applichi un impedimento assoluto alla registrazione.
3. Se la domanda contestata è stata rinviata in applicazione del paragrafo 2, l'esaminatore comunica tempestivamente alla commissione di ricorso se l'esame della domanda contestata è stato riaperto. Se detto esame è stato riaperto il procedimento di ricorso resta sospeso finché l'esaminatore non abbia preso la propria decisione e, qualora la domanda contestata sia respinta, integralmente o parzialmente, finché la decisione dell'esaminatore in tal senso non sia divenuta definitiva.
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