Art. 28

Comunicazioni da parte della commissione di ricorso

In vigore dal 5 mar 2018
Comunicazioni da parte della commissione di ricorso 1.   Le comunicazioni da parte della commissione di ricorso, durante l'esame del ricorso o al fine di facilitare la composizione amichevole del procedimento, sono redatte dal relatore e da questi firmate a nome della commissione di ricorso, d'accordo con il presidente di detta commissione. 2.   Se una commissione di ricorso comunica con le parti in merito al suo parere provvisorio su elementi di fatto o di diritto, essa precisa di non essere vincolata da tale comunicazione.
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Comunicazioni da parte della commissione di ricorso (Art. 28 Regolamento (UE) 2018/625) — Testo vigente | Portale Normativo