Art. 27

Esame del ricorso

In vigore dal 5 mar 2018
Esame del ricorso 1.   Nei procedimenti ex parte e con riguardo ai prodotti o ai servizi che costituiscono l'oggetto del ricorso, qualora sollevi un impedimento alla registrazione relativo alla domanda di marchio che non era stato già invocato nella decisione soggetta a ricorso, in applicazione dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001, la commissione di ricorso procede conformemente all' del regolamento (UE) 2017/1001. 2.   Nei procedimenti in contraddittorio l'esame del ricorso e, a seconda dei casi, dell'impugnazione incidentale, è limitato ai motivi invocati nella relativa memoria e, a seconda dei casi, nell'impugnazione incidentale. Gli elementi di diritto non sollevati dalle parti sono esaminati dalla commissione di ricorso solo qualora riguardino forme sostanziali oppure sia necessario risolvere tali elementi al fine di garantire una corretta applicazione del regolamento (UE) 2017/1001 in relazione ai fatti, alle prove e agli argomenti presentati dalle parti. 3.   L'esame del ricorso comprende le seguenti domande o richieste, purché siano state sollevate per tempo nel procedimento dinanzi all'organo dell'Ufficio che ha adottato la decisione soggetta a ricorso e nella memoria che contiene i motivi del ricorso o, a seconda dei casi, nell'impugnazione incidentale: a) il carattere distintivo acquisito attraverso l'uso di cui all', paragrafo 3, e all', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001; b) la notorietà del marchio anteriore sul mercato, acquisita attraverso l'uso ai fini dell', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001; c) la prova dell'uso a norma dell', paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001, o dell', paragrafi 2 e 3, del medesimo regolamento. 4.   Conformemente all'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001, la commissione di ricorso può accogliere fatti o prove presentati per la prima volta dinanzi ad essa solo se tali fatti o prove soddisfano le seguenti condizioni: a) possono, a un primo esame, essere rilevanti per l'esito della causa; e b) non sono stati presentati per tempo per valide ragioni, in particolare se vanno semplicemente a integrare i fatti e le prove pertinenti che erano già stati presentati per tempo, o che sono depositati per contestare valutazioni effettuate oppure che sono stati esaminati d'ufficio dall'organo di primo grado nella decisione soggetta a ricorso. 5.   La commissione di ricorso, al più tardi nella sua decisione sul ricorso e, a seconda dei casi, sull'impugnazione incidentale, si pronuncia sulle richieste di limitazione, divisione o rinuncia parziale del marchio impugnato presentate durante il procedimento di ricorso dal richiedente o dal titolare conformemente agli o 57 del regolamento (UE) 2017/1001. Se la commissione di ricorso accoglie la limitazione, la divisione o la rinuncia parziale, ne informa tempestivamente il dipartimento incaricato della tenuta del registro e i dipartimenti che trattano i procedimenti paralleli aventi ad oggetto lo stesso marchio.
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Esame del ricorso (Art. 27 Regolamento (UE) 2018/625) — Testo vigente | Portale Normativo