Art. 26
Replica e controreplica nei procedimenti in contraddittorio
In vigore dal 5 mar 2018
Replica e controreplica nei procedimenti in contraddittorio
1. Su richiesta motivata presentata dal ricorrente entro due settimane dalla notifica della risposta, la commissione di ricorso può, a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001, autorizzare tale ricorrente a integrare la memoria contenente i motivi con una replica entro un termine indicato dalla commissione stessa.
2. In tal caso la commissione di ricorso autorizza anche la parte convenuta a integrare la risposta con una controreplica entro un termine indicato dalla commissione stessa.
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