Art. 25
Impugnazione incidentale
In vigore dal 5 mar 2018
Impugnazione incidentale
1. Se la parte convenuta formula conclusioni volte all'annullamento o alla riforma della decisione impugnata relativamente ad un punto non sollevato nel ricorso a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001, tale impugnazione incidentale è presentata entro il termine per la presentazione della risposta conformemente all', paragrafo 1, del presente regolamento.
2. Un'impugnazione incidentale è presentata con atto separato, distinto dalla risposta.
3. L'impugnazione incidentale contiene il nome e l'indirizzo della parte convenuta conformemente all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626 e soddisfa, mutatis mutandis, le condizioni di cui all', paragrafo 1, lettere da b) a e), e all' del presente regolamento.
4. L'impugnazione incidentale è respinta in quanto irricevibile nei seguenti casi:
a)
se non è stata presentata entro il termine di cui al paragrafo 1;
b)
se non è stata presentata in osservanza delle condizioni di cui al paragrafo 2 o all', paragrafo 1, lettera d);
c)
se non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 3 e la parte convenuta, pur essendo stata informata dalla commissione di ricorso, non ha sanato le irregolarità entro il termine indicato allo scopo dalla commissione di ricorso o non ha presentato la traduzione dell'impugnazione incidentale e della corrispondente memoria contenente i motivi entro un mese dalla data di presentazione dell'originale.
5. Il ricorrente è invitato a presentare osservazioni sull'impugnazione incidentale della parte convenuta entro due mesi dalla data in cui essa gli è stata notificata. In circostanze eccezionali tale termine può essere prorogato dalla commissione di ricorso su richiesta motivata del ricorrente. Si applica, mutatis mutandis, l'.
Storico versioni
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