Art. 34
Revisione e revoca della decisione soggetta a ricorso
In vigore dal 5 mar 2018
Revisione e revoca della decisione soggetta a ricorso
1. Se in un procedimento ex parte il ricorso non è respinto a norma dell', paragrafo 1, la commissione di ricorso presenta l'atto di ricorso e la memoria contenente i motivi del ricorso all'organo dell'Ufficio che ha adottato la decisione impugnata ai fini dell' del regolamento (UE) 2017/1001.
2. Se l'organo dell'Ufficio che ha adottato la decisione soggetta a ricorso decide di concedere una revisione a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001, ne informa tempestivamente la commissione di ricorso.
3. Se l'organo dell'Ufficio che ha adottato la decisione soggetta a ricorso ha avviato la procedura di revoca della decisione soggetta a ricorso a norma dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001, ne informa tempestivamente la commissione di ricorso ai fini dell' del presente regolamento. Inoltre esso comunica tempestivamente alla commissione di ricorso l'esito definitivo di detta procedura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2018:625:oj#art-34