Art. 34

Revisione e revoca della decisione soggetta a ricorso

In vigore dal 5 mar 2018
Revisione e revoca della decisione soggetta a ricorso 1.   Se in un procedimento ex parte il ricorso non è respinto a norma dell', paragrafo 1, la commissione di ricorso presenta l'atto di ricorso e la memoria contenente i motivi del ricorso all'organo dell'Ufficio che ha adottato la decisione impugnata ai fini dell' del regolamento (UE) 2017/1001. 2.   Se l'organo dell'Ufficio che ha adottato la decisione soggetta a ricorso decide di concedere una revisione a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001, ne informa tempestivamente la commissione di ricorso. 3.   Se l'organo dell'Ufficio che ha adottato la decisione soggetta a ricorso ha avviato la procedura di revoca della decisione soggetta a ricorso a norma dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001, ne informa tempestivamente la commissione di ricorso ai fini dell' del presente regolamento. Inoltre esso comunica tempestivamente alla commissione di ricorso l'esito definitivo di detta procedura.
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Revisione e revoca della decisione soggetta a ricorso (Art. 34 Regolamento (UE) 2018/625) — Testo vigente | Portale Normativo