Art. 76
Marchi collettivi e marchi di certificazione
In vigore dal 5 mar 2018
Marchi collettivi e marchi di certificazione
1. Fatto salvo l'articolo 193 del regolamento (UE) 2017/1001, se una registrazione internazionale che designa l'Unione è trattata come un marchio collettivo UE o come marchio di certificazione UE a norma dell'articolo 194, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001, è inviata anche una notifica di un rifiuto provvisorio d'ufficio a norma dell' del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626 nei seguenti casi:
a)
se esiste uno dei motivi di rifiuto di cui all', paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) 2017/1001, in combinato disposto con il paragrafo 3 dello stesso articolo, o di cui all'articolo 85, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) 2017/1001, in combinato disposto con il paragrafo 3 del medesimo articolo;
b)
se il regolamento d'uso del marchio non è stato presentato conformemente all'articolo 194, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001.
2. La menzione della modifica del regolamento d'uso del marchio, a norma degli del regolamento (UE) 2017/1001 è pubblicata nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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