Art. 78

Notifica dei rifiuti provvisori sulla base di un'opposizione

In vigore dal 5 mar 2018
Notifica dei rifiuti provvisori sulla base di un'opposizione 1.   Se un'opposizione contro una registrazione internazionale viene proposta all'Ufficio a norma dell'articolo 196, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001, o si considera che essa sia stata proposta a norma dell', paragrafo 3 del presente regolamento, l'Ufficio invia all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale («l'Ufficio internazionale») una notifica di rifiuto provvisorio di protezione sulla base di un'opposizione. 2.   La notifica di rifiuto provvisorio di protezione sulla base di un'opposizione contiene: a) il numero della registrazione internazionale; b) l'indicazione secondo la quale il rifiuto si basa sul fatto che è stata presentata un'opposizione, accompagnata da un riferimento alle disposizioni dell' del regolamento (UE) 2017/1001 cui fa riferimento l'opposizione; c) il nome e l'indirizzo dell'opponente. 3.   Se l'opposizione si basa su una domanda o una registrazione di un marchio la notifica di cui al paragrafo 2 contiene le indicazioni elencate di seguito: a) la data di deposito, la data di registrazione e, se del caso, la data di priorità; b) il numero di fascicolo e, se diverso, il numero di registrazione; c) il nome e l'indirizzo del titolare; d) una riproduzione del marchio; e) l'elenco dei prodotti o dei servizi sui quali si basa l'opposizione. 4.   Se il rifiuto provvisorio si riferisce unicamente a una parte dei prodotti o dei servizi, la notifica di cui al paragrafo 2 indica tali prodotti o servizi. 5.   L'Ufficio comunica all'Ufficio internazionale quanto segue: a) nel caso in cui a seguito del procedimento di opposizione il rifiuto provvisorio sia stato ritirato, il fatto che il marchio è protetto nell'Unione; b) nel caso in cui una decisione di rifiuto di protezione del marchio sia divenuta definitiva in seguito a un ricorso a norma dell' del regolamento (UE) 2017/1001 o dell' del medesimo regolamento, il fatto che la protezione del marchio è rifiutata nell'Unione; c) se il rifiuto di cui alla lettera b) riguarda solo una parte dei prodotti o dei servizi, l'indicazione dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è protetto nell'Unione. 6.   Se una registrazione internazionale è stata oggetto di più di un rifiuto provvisorio a norma dell'articolo 193, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 o del paragrafo 1 del presente articolo, la comunicazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo si riferisce al rifiuto totale o parziale della protezione del marchio a norma degli articoli 193 e 196 del regolamento (UE) 2017/1001.
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