Art. 79

Dichiarazione di concessione di protezione

In vigore dal 5 mar 2018
Dichiarazione di concessione di protezione 1.   Se l'Ufficio non ha inviato una notifica di rifiuto provvisorio d'ufficio a norma dell'articolo 193 del regolamento (UE) 2017/1001, non ha ricevuto alcuna opposizione entro il termine di cui all'articolo 196, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 e non ha emesso un rifiuto provvisorio d'ufficio sulla base delle osservazioni presentate da terzi, l'Ufficio invia una dichiarazione di concessione di protezione all'Ufficio internazionale, precisando che il marchio è protetto nell'Unione. 2.   Ai fini dell'articolo 189, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001, la dichiarazione di concessione di protezione di cui al paragrafo 1 del presente articolo ha lo stesso effetto di una dichiarazione dell'Ufficio secondo la quale una notifica di rifiuto è stata ritirata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2018:625:oj#art-79

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo