Art. 54

Spese di istruzione nella procedura orale

In vigore dal 5 mar 2018
Spese di istruzione nella procedura orale 1.   L'Ufficio può subordinare l'esperimento dell'istruzione al deposito presso di esso, da parte di chi ha chiesto l'esperimento, di un importo determinato in base a una stima delle spese. 2.   I testimoni e i periti citati dall'Ufficio e comparsi dinanzi ad esso hanno diritto a un congruo rimborso, ove sostenute, delle spese di viaggio e di soggiorno. L'Ufficio può altresì concedere un anticipo. 3.   I testimoni ai quali spetta il rimborso a norma del paragrafo 2 hanno altresì diritto a una congrua indennità per il mancato guadagno e i periti agli onorari per l'attività prestata. Quando testimoni e periti sono stati citati dall'Ufficio di sua iniziativa, tale indennità viene loro corrisposta dopo l'adempimento dei compiti. 4.   Gli importi e gli anticipi delle spese da pagare a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 sono determinati dal direttore esecutivo dell'Ufficio e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio. Gli importi sono calcolati sulla stessa base di quanto previsto dallo statuto dei funzionari dell'Unione e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (11) e dall'allegato VII del medesimo regolamento. 5.   Gli importi dovuti o versati a norma dei paragrafi da 1 a 4 sono a carico: a) dell'Ufficio, qualora esso abbia convocato i testimoni o i periti di propria iniziativa; b) della parte interessata, qualora essa abbia richiesto l'audizione di testimoni o periti, fatta salva la decisione di ripartizione e di fissazione delle spese a norma degli articoli 109 e 110 del regolamento (UE) 2017/1001 e dell' del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626. Detta parte rimborsa all'Ufficio gli eventuali anticipi da questo versati.
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Spese di istruzione nella procedura orale (Art. 54 Regolamento (UE) 2018/625) — Testo vigente | Portale Normativo