Art. 34
In vigore dal 30 ago 2017
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità o organismi di cui agli allegati XIII, XV, XVI e XVII.
2. Sono oggetto di sequestro tutte le navi elencate nell'allegato XIV.
3. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui agli allegati XIII, XV, XVI e XVII o utilizzato a loro beneficio.
4. L'allegato XIII comprende le persone, le entità e gli organismi designati dal comitato per le sanzioni o dall'UNSC in conformità del paragrafo 8, lettera d), dell'UNSCR 1718 (2006) e del paragrafo 8 dell'UNSCR 2094 (2013).
L'allegato XIV comprende le navi designate dal comitato per le sanzioni a norma del paragrafo 12 dell'UNSCR 2321 (2016).
L'allegato XV comprende le persone, le entità e gli organismi non elencati negli allegati XIII and XIV che, conformemente all', paragrafo 1, lettera b), della decisione (PESC) 2016/849 o a qualunque equivalente disposizione successiva, sono stati riconosciuti dal Consiglio:
a)
responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, dei programmi della RPDC connessi alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, le persone, le entità o gli organismi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o le persone, le entità o gli organismi che essi possiedono o controllano, anche con mezzi illeciti;
b)
responsabili della prestazione di servizi finanziari o del trasferimento verso, attraverso o dal territorio dell'Unione, o con il coinvolgimento di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno oppure di persone o enti finanziari nel territorio dell'Unione, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC connessi alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o le persone, le entità o gli organismi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o le persone, le entità o gli organismi che essi possiedono o controllano; o
c)
coinvolti, anche mediante la prestazione di servizi finanziari, nella fornitura alla RPDC o dalla RPDC di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC connessi alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
5. L'allegato XVI comprende le persone, le entità o gli organismi non contemplati dagli allegati XIII, XIV o XV che lavorano per conto o sotto la direzione di persone, entità o organismi elencati negli allegati XIII, XIV o XV o le persone che aiutano a eludere le sanzioni o violano le disposizioni del presente regolamento.
6. L'allegato XVII comprende le entità o gli organismi del governo della RPDC, il Partito dei lavoratori della Corea, le persone, le entità o gli organismi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione nonché le entità o gli organismi da essi posseduti o controllati, che sono associati a programmi della RPDC connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) o 2371 (2017) e non sono contemplati dagli allegati XIII, XIV, XV o XVI.
7. Gli allegati XV, XVI e XVII sono riesaminati periodicamente e almeno ogni 12 mesi.
8. Gli allegati XIII, XV, XVI e XVII contengono i motivi dell'inserimento nell'elenco, delle persone, delle entità, degli organismi e delle navi interessati:
9. Gli allegati XIII, XV, XVI e XVII contengono, se disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità, gli organismi e le navi interessati. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudomini, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Con riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.
10. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 3, nella misura in cui si riferiscono alle persone, alle entità o agli organismi elencati nell'allegato XVII, non si applicano se i fondi e le risorse economiche sono necessari per svolgere le missioni della RPDC presso le Nazioni Unite, le loro agenzie specializzate e le organizzazioni collegate o per altre missioni diplomatiche e consolari della RPDC, oppure se l'autorità competente dello Stato membro ha ottenuto, caso per caso, l'approvazione del comitato per le sanzioni in quanto i fondi, le attività finanziarie o le risorse economiche sono necessari per l'assistenza umanitaria, per la denuclearizzazione o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi dell'UNSCR 2270 (2016).
11. Il paragrafo 3 non osta a che gli enti finanziari o creditizi dell'Unione accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti della persona fisica o giuridica, entità o organismo elencati, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa immediatamente di tali transazioni l'autorità competente.
12. Purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma del paragrafo 1, il paragrafo 3 non si applica al versamento su conti congelati di:
a)
interessi o altri profitti dovuti su detti conti e
b)
pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o insorti prima della data di designazione della persona, dell'entità o dell'organismo di cui al presente articolo,
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