Art. 32

In vigore dal 30 ago 2017
È vietato fornire finanziamenti o assistenza finanziaria per scambi commerciali con la RPDC, anche sotto forma di concessione di crediti, garanzie o assicurazioni all'esportazione, a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi coinvolti in detti scambi.
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