Art. 27

In vigore dal 30 ago 2017
1.   In deroga all', lettere a) e c), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare determinati uffici di rappresentanza, controllate o conti a rimanere operativi, purché il comitato per le sanzioni abbia accertato, caso per caso, che gli uffici di rappresentanza, le controllate o i conti in questione sono necessari per lo svolgimento di attività umanitarie o per le attività delle missioni diplomatiche nella RPDC, delle Nazioni Unite, delle loro agenzie specializzate o delle organizzazioni collegate o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) o 2371 (2017). 2.   Lo Stato membro interessato informa tempestivamente gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse in conformità del paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:1509:oj#art-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo