Art. 25

In vigore dal 30 ago 2017
1.   In deroga ai divieti di cui all', lettere b) e d), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare transazioni previa approvazione del comitato per le sanzioni. 2.   Lo Stato membro interessato informa tempestivamente gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni in conformità del paragrafo 1.
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