Art. 21

In vigore dal 30 ago 2017
1.   È vietato trasferire fondi da e verso la RPDC. 2.   Agli enti finanziari o creditizi è vietato avviare o continuare qualsiasi transazione, o partecipare a qualsiasi transazione, con: a) enti finanziari o creditizi con sede nella RPDC; b) succursali o controllate, che rientrano nell'ambito di applicazione dell', di enti finanziari e creditizi con sede nella RPDC; c) succursali o controllate, che non rientrano nell'ambito di applicazione dell', di enti finanziari e creditizi con sede nella RPDC; d) enti finanziari e creditizi che non sono domiciliati nella RPDC, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'e che sono controllati da persone, entità o organismi domiciliati nella RPDC; e) enti finanziari e creditizi che non sono domiciliati h nella RPDC o non rientrano nell'ambito di applicazione dell', ma che sono controllati da persone, entità o organismi domiciliati nella RPDC. 3.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti di fondi o alle transazioni che sono necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari di uno Stato membro nella RPDC o di organizzazioni internazionali che godono di immunità nella RPDC conformemente al diritto internazionale. 4.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano a nessuna delle seguenti transazioni, purché esse comportino un trasferimento di fondi per importi pari o inferiori a 15 000 EUR o equivalenti: a) transazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria o attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari; b) transazioni relative a rimesse personali; c) transazioni relative all'esecuzione delle esenzioni previste dal presente regolamento; d) transazioni connesse a uno specifico contratto commerciale non vietate dal presente regolamento; e) transazioni necessarie al solo scopo di attuare progetti finanziati dall'Unione o dai suoi Stati membri a fini di sviluppo, che riguardano direttamente il soddisfacimento delle necessità della popolazione civile o la promozione della denuclearizzazione; e f) transazioni riguardanti una missione diplomatica o consolare o un'organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali transazioni siano destinate a essere utilizzate per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale.
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