Art. 20
In vigore dal 30 ago 2017
1. È vietato:
a)
dare in locazione o mettere altrimenti a disposizione, direttamente o indirettamente, a persone, entità o organismi del governo della RPDC, beni immobili per fini diversi dalle attività diplomatiche o consolari, conformemente alla convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e alla convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963;
b)
prendere in locazione, direttamente o indirettamente, beni immobili da persone, entità o organismi del governo della RPDC; e
c)
partecipare ad attività legate all'uso di beni immobili che persone, entità o organismi del governo della RPDC possiedono, hanno in locazione o sono altrimenti autorizzati a utilizzare, a eccezione della fornitura di beni e servizi che:
i)
sono essenziali per il funzionamento di rappresentanze diplomatiche o di uffici consolari, conformemente alle convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963; e
ii)
non possono essere utilizzati per generare, direttamente o indirettamente, reddito o profitti per il governo della RPDC.
2. Ai fini del presente articolo, per «beni immobili» si intendono terreni, edifici e loro parti situati al di fuori del territorio della RPDC.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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