Art. 24
In vigore dal 30 ago 2017
Agli enti finanziari o creditizi è vietato:
a)
aprire un conto presso un ente finanziario o creditizio di cui all', paragrafo 2;
b)
aprire un conto di corrispondenza presso un ente finanziario o creditizio di cui all', paragrafo 2;
c)
aprire uffici di rappresentanza, una nuova succursale o una nuova controllata nella RPDC; e
d)
costituire un'impresa comune con o acquisire un diritto di proprietà in un ente finanziario o creditizio di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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