Art. 29
In vigore dal 30 ago 2017
1. In deroga all', paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, su richiesta di una rappresentanza diplomatica o di un ufficio consolare della RPDC o di uno dei loro membri, l'apertura di un conto per rappresentanza, ufficio e membro, purché la rappresentanza o l'ufficio siano ospitati in tale Stato membro o il membro della rappresentanza o dell'ufficio sia accreditato presso tale Stato membro.
2. In deroga all', paragrafo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, su richiesta di una rappresentanza o di un ufficio della RPDC o di un membro, che un conto rimanga aperto, purché lo Stato membro interessato abbia accertato che:
i)
la rappresentanza o l'ufficio siano ospitati in tale Stato membro o il membro della rappresentanza o dell'ufficio sia accreditato presso lo Stato membro in questione; e
ii)
la rappresentanza, l'ufficio o il loro membro non detenga alcun altro conto in detto Stato membro.
Qualora la rappresentanza o l'ufficio della RPDC o il loro membro detenga più di un conto in tale Stato membro, la rappresentanza, l'ufficio o il membro possono indicare quale conto sia da mantenere.
3. Nel rispetto nelle norme applicabili della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963, gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione i nomi e le informazioni identificative di tutti i membri della RPDC della rappresentanza diplomatica e dell'ufficio consolare accreditati presso tale Stato membro entro il 13 marzo 2017 e i successivi aggiornamenti entro una settimana.
4. Le autorità competenti degli Stati membri possono informare gli enti finanziari e creditizi di uno Stato membro dell'identità dei membri della RPDC di una rappresentanza diplomatica o di un ufficio consolare accreditati presso lo Stato membro in questione o qualsiasi altro Stato membro.
5. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1 e 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2017:1509:oj#art-29