Art. 31

In vigore dal 30 ago 2017
È vietato: a) vendere o acquistare, direttamente o indirettamente, obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche emesse dopo il 19 febbraio 2013 ai seguenti soggetti o dai seguenti soggetti: i) la RPDC o il suo governo e i suoi enti, imprese e agenzie pubblici; ii) la Banca centrale della RPDC; iii) qualunque ente finanziario o creditizio di cui all', paragrafo 2; iv) una persona fisica o una persona giuridica, un'entità o un organismo che agisca per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui ai punti i) o ii); v) una persona giuridica, un'entità o un organismo posseduti o controllati da una persona, un'entità o un organismo di cui ai punti i), ii) o iii); b) fornire servizi di intermediazione concernenti obbligazioni pubbliche o garantite da autorità pubbliche emesse dopo il 19 febbraio 2013 a una persona, un'entità o un organismo di cui alla lettera a); c) assistere una persona, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) nell'emissione di obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche, prestando servizi di intermediazione, pubblicità o qualsiasi altro servizio relativo a dette obbligazioni.
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Art. 31 Regolamento (UE) 2017/1509 — Testo vigente | Portale Normativo