Art. 35
In vigore dal 30 ago 2017
1. In deroga all', le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che:
a)
i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati negli allegati XIII, XV, XVI o XVII e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze e spese per servizi pubblici, e destinati esclusivamente a:
i)
onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; o
ii)
diritti o spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; e
b)
se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo elencati nell'allegato XIII, a condizione che lo Stato membro interessato abbia dato comunicazione al comitato per le sanzioni di tale accertamento e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione, e il comitato per le sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione.
2. In deroga all', le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che:
a)
se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo elencati nell'allegato XIII, lo Stato membro interessato abbia informato di tale accertamento il comitato per le sanzioni e quest'ultimo l'abbia approvato;
b)
se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo elencata/o negli allegati XV, XVI o XVII, lo Stato membro interessato abbia informato gli altri Stati membri e la Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, dei motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica.
3. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1 e 2.
Storico versioni
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