Art. 38

In vigore dal 30 ago 2017
1.   Il carico, compresi i bagagli personali e i bagagli registrati, che si trova o transita nell'Unione, compresi gli aeroporti, i porti marittimi e le zone franche di cui agli articoli da 243 a 249 del regolamento (UE) n. 952/2013, può essere ispezionato per garantire che non contenga prodotti vietati dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2371 (2017) o dal presente regolamento ove: a) il carico è originario della RPDC; b) il carico è diretto nella RPDC; c) la RPDC, suoi cittadini o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione o entità da essi possedute o controllate hanno svolto un ruolo di intermediario o facilitatore per il carico; d) persone, entità o organismi elencati nell'allegato XIII hanno svolto un ruolo di intermediario o facilitatore per il carico; e) il carico è trasportato su navi battenti bandiera della RPDC o aeromobili immatricolati nella RPDC, oppure su navi o aeromobili privi di nazionalità. 2.   Qualora il carico che si trova o transita nell'Unione, compresi gli aeroporti, i porti marittimi e le zone franche, non rientri nell'ambito di applicazione del paragrafo 1, esso può essere ispezionato se vi sono fondati motivi di ritenere che possa contenere prodotti la cui vendita, fornitura, trasferimento o esportazione sono vietati dal presente regolamento nelle seguenti circostanze: a) il carico è originario della RPDC; b) il carico è diretto nella RPDC; o c) la RPDC, suoi cittadini o persone o entità che agiscono per loro conto hanno svolto un ruolo di intermediario o facilitatore per il carico. 3.   I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'inviolabilità e la protezione delle valigie diplomatiche e consolari di cui alla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche e alla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari. 4.   La prestazione di servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento delle navi, o di altri servizi di assistenza, alle navi della RPDC è vietata se i fornitori del servizio dispongono di informazioni, incluse quelle fornite dalle autorità doganali competenti sulla base delle informazioni raccolte prima dell'arrivo e della partenza di cui all', paragrafo 1, secondo le quali sussistono fondati motivi di ritenere che le navi trasportino prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati dal presente regolamento, salvo che la prestazione di tali servizi non sia necessaria per scopi umanitari.
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Art. 38 Regolamento (UE) 2017/1509 — Testo vigente | Portale Normativo