Art. 41

In vigore dal 30 ago 2017
1.   È vietato a qualsiasi aeromobile operato da vettori della RPDC o originario della RPDC decollare dal territorio dell'Unione, atterrare nel territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione. 2.   Il paragrafo 1 non si applica: a) se l'aeromobile sta atterrando ai fini dell'ispezione; b) in caso di atterraggio di emergenza.
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