Art. 41
In vigore dal 30 ago 2017
1. È vietato a qualsiasi aeromobile operato da vettori della RPDC o originario della RPDC decollare dal territorio dell'Unione, atterrare nel territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione.
2. Il paragrafo 1 non si applica:
a)
se l'aeromobile sta atterrando ai fini dell'ispezione;
b)
in caso di atterraggio di emergenza.
Storico versioni
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