Art. 45

In vigore dal 30 ago 2017
In deroga ai divieti derivanti dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2070 (2016), 2321 (2016), 2356 (2016) o 2371 (2017), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare qualsiasi attività se il comitato per le sanzioni ha accertato caso per caso che l'attività in questione è necessaria per agevolare l'operato delle organizzazioni internazionali e non governative che svolgono attività di assistenza e di soccorso a favore della popolazione civile della RPDC a norma del paragrafo 46 dell'UNSCR 2321(2016).
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