Art. 50

In vigore dal 30 ago 2017
1.   Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a: a) fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i conti e gli importi congelati a norma dell', alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tempestivamente tali informazioni, direttamente o attraverso gli Stati membri interessati, alla Commissione; e b) collaborare con le autorità competenti alla verifica di tali informazioni. 2.   Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe tempestivamente a disposizione dello Stato membro interessato. 3.   Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.
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