Art. 50
In vigore dal 30 ago 2017
1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:
a)
fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i conti e gli importi congelati a norma dell', alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tempestivamente tali informazioni, direttamente o attraverso gli Stati membri interessati, alla Commissione; e
b)
collaborare con le autorità competenti alla verifica di tali informazioni.
2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe tempestivamente a disposizione dello Stato membro interessato.
3. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.
Storico versioni
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