Art. 55

In vigore dal 30 ago 2017
1.   Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. 2.   Gli Stati membri notificano tali norme alla Commissione subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e la informano di ogni successiva modifica.
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