Art. 52

In vigore dal 30 ago 2017
È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui al presente regolamento.
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Art. 52 Regolamento (UE) 2017/1509 — Testo vigente | Portale Normativo