Art. 49
In vigore dal 30 ago 2017
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti internet elencati nell'allegato I o attraverso gli stessi.
2. Gli Stati membri notificano le proprie autorità competenti alla Commissione subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e la informano di ogni successiva modifica.
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