Art. 48
In vigore dal 30 ago 2017
La Commissione e gli Stati membri si informano immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano qualunque altra informazione pertinente in loro possesso riguardante il presente regolamento, in particolare le informazioni relative a violazioni e a problemi di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dei giudici nazionali.
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