Art. 43

In vigore dal 30 ago 2017
È vietato: a) concedere in leasing o noleggiare navi o aeromobili o fornire servizi di equipaggio alla RPDC, alle persone o entità elencate nell'allegato XIII, XV, XVI o XVII, a qualsiasi altra entità della RPDC, a qualsiasi altra persona o entità che abbia contribuito a violare le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) o 2371 (2017), o a qualsiasi persona o entità che agisca per conto o sotto la direzione di una qualsiasi di dette persone o entità, e alle entità da esse possedute o controllate; b) prestare servizi di equipaggio a navi o aeromobili della RPDC; c) possedere, concedere in leasing, gestire, assicurare o fornire servizi di classificazione delle navi o servizi associati a qualsiasi nave battente bandiera della RPDC; d) registrare o mantenere nel registro qualsiasi nave posseduta, controllata o gestita dalla RPDC o da suoi cittadini o rimossa dal registro da un altro Stato a norma del paragrafo 24 dell'UNSCR 2321 (2016); o e) prestare servizi di assicurazione o riassicurazione a navi possedute, controllate o gestite dalla RPDC.
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Art. 43 Regolamento (UE) 2017/1509 — Testo vigente | Portale Normativo