Art. 39
In vigore dal 30 ago 2017
1. È vietato dare accesso ai porti nel territorio dell'Unione a qualsiasi nave:
a)
posseduta, gestita o dotata di equipaggio dalla RPDC;
b)
battente bandiera della RPDC;
c)
per la quale vi sono fondati motivi di ritenere che sia posseduta o controllata, direttamente o indirettamente, da una persona o un'entità elencata nell'allegato XIII, XV, XVI o XVII;
d)
per la quale vi sono fondati motivi di ritenere che possa contenere prodotti la cui vendita, fornitura, trasferimento o esportazione sono vietati dal presente regolamento;
e)
che ha rifiutato un'ispezione autorizzata dal suo Stato di bandiera o d'immatricolazione
f)
che è priva di nazionalità e ha rifiutato l'ispezione a norma dell', paragrafo 1; o
g)
che è inserita nell'elenco di cui all'allegato XIV.
2. Il paragrafo 1 non si applica:
a)
in caso di atterraggio di emergenza,
b)
se la nave sta tornando al porto di provenienza;
c)
se la nave sta arrivando nel porto ai fini dell'ispezione, qualora si tratti di una nave che rientra nell'ambito di applicazione del paragrafo 1, lettere da a) a e).
Storico versioni
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