Art. 39

In vigore dal 30 ago 2017
1.   È vietato dare accesso ai porti nel territorio dell'Unione a qualsiasi nave: a) posseduta, gestita o dotata di equipaggio dalla RPDC; b) battente bandiera della RPDC; c) per la quale vi sono fondati motivi di ritenere che sia posseduta o controllata, direttamente o indirettamente, da una persona o un'entità elencata nell'allegato XIII, XV, XVI o XVII; d) per la quale vi sono fondati motivi di ritenere che possa contenere prodotti la cui vendita, fornitura, trasferimento o esportazione sono vietati dal presente regolamento; e) che ha rifiutato un'ispezione autorizzata dal suo Stato di bandiera o d'immatricolazione f) che è priva di nazionalità e ha rifiutato l'ispezione a norma dell', paragrafo 1; o g) che è inserita nell'elenco di cui all'allegato XIV. 2.   Il paragrafo 1 non si applica: a) in caso di atterraggio di emergenza, b) se la nave sta tornando al porto di provenienza; c) se la nave sta arrivando nel porto ai fini dell'ispezione, qualora si tratti di una nave che rientra nell'ambito di applicazione del paragrafo 1, lettere da a) a e).
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Art. 39 Regolamento (UE) 2017/1509 — Testo vigente | Portale Normativo