Art. 37

In vigore dal 30 ago 2017
I divieti di cui all', paragrafi 1 e 3 non si applicano con riguardo ai fondi e alle risorse economiche appartenenti alla Foreign Trade Bank o alla Korean National Insurance Company (KNIC), o messi a loro disposizione, nella misura in cui tali fondi e risorse economiche sono destinati esclusivamente agli scopi ufficiali di una rappresentanza diplomatica o consolare nella RPDC o ad attività di assistenza umanitaria svolte dalle Nazioni Unite o in coordinamento con esse.
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Art. 37 Regolamento (UE) 2017/1509 — Testo vigente | Portale Normativo