Art. 33

In vigore dal 30 ago 2017
1.   In deroga al divieto di cui all', le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la fornitura di sostegno finanziario per scambi commerciali con la RPDC purché lo Stato membro interessato abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni. 2.   Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.
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