Art. 26

In vigore dal 30 ago 2017
Conformemente alle disposizioni dell'UNSCR 2270 (2016), entro il 31 maggio 2016 gli enti finanziari e creditizi devono: a) chiudere qualsiasi conto presso un ente finanziario o creditizio di cui all', paragrafo 2; b) chiudere qualsiasi conto di corrispondenza presso un ente finanziario o creditizio di cui all', paragrafo 2; c) chiudere gli uffici di rappresentanza, le succursali e le controllate nella RPDC; d) chiudere le imprese comuni con un ente finanziario o creditizio di cui all', paragrafo 2; e e) rinunciare a qualsiasi diritto di proprietà in un ente finanziario o creditizio di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:1509:oj#art-26

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo