Art. 26
In vigore dal 30 ago 2017
Conformemente alle disposizioni dell'UNSCR 2270 (2016), entro il 31 maggio 2016 gli enti finanziari e creditizi devono:
a)
chiudere qualsiasi conto presso un ente finanziario o creditizio di cui all', paragrafo 2;
b)
chiudere qualsiasi conto di corrispondenza presso un ente finanziario o creditizio di cui all', paragrafo 2;
c)
chiudere gli uffici di rappresentanza, le succursali e le controllate nella RPDC;
d)
chiudere le imprese comuni con un ente finanziario o creditizio di cui all', paragrafo 2; e
e)
rinunciare a qualsiasi diritto di proprietà in un ente finanziario o creditizio di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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