Art. 22

In vigore dal 30 ago 2017
1.   In deroga ai divieti di cui all', paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare le transazioni di cui all', paragrafo 4, lettere da a) a f) di valore superiore a 15 000 EUR o equivalente. 2.   L'obbligo di autorizzazione di cui al paragrafo 1 si applica indipendentemente dal fatto che il trasferimento di fondi sia effettuato con una transazione unica o con diverse transazioni che appaiono collegate. Ai fini del presente regolamento, per «transazioni che appaiono collegate» si intende: a) una serie di trasferimenti consecutivi dallo o allo stesso ente creditizio o finanziario che ricadono nell'ambito di applicazione dell', paragrafo 2, alla oppure dalla stessa persona, entità o organismo della RPDC effettuati in relazione a un unico obbligo di trasferimento di fondi, in cui ogni singolo trasferimento è inferiore a 15 000 EUR ma che, complessivamente, soddisfano i criteri di autorizzazione; e b) una catena di trasferimenti operati da diversi prestatori di servizi di pagamento o persone fisiche o giuridiche che è connessa a un unico obbligo di effettuare un trasferimento di fondi. 3.   Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1. 4.   In deroga ai divieti di cui all', paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare le transazioni riguardanti pagamenti per soddisfare crediti nei confronti della RPDC, di suoi cittadini, di persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti conformemente alla legislazione della RPDC e transazioni di natura analoga che non contribuiscono ad attività vietate dal presente regolamento, caso per caso e purché lo Stato membro interessato abbia informato gli altri Stati membri e la Commissione, con almeno 10 giorni di anticipo, della concessione di un'autorizzazione.
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