Art. 17
In vigore dal 30 ago 2017
1. È vietato, sul territorio dell'Unione, accettare o approvare investimenti effettuati in qualsiasi attività commerciale laddove tali investimenti siano effettuati:
a)
da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi del governo della RPDC;
b)
dal Partito dei lavoratori della Corea;
c)
da cittadini della RPDC;
d)
da persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti conformemente alla legislazione della RPDC;
e)
da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che agiscano per conto o sotto la direzione di persone, entità o organismi di cui alle lettere da a) a d); e
f)
da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi di cui alle lettere da a) a d);
2. È vietato:
a)
costituire un'impresa comune con qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1 o acquisire o ampliare una partecipazione, anche attraverso l'acquisizione integrale o l'acquisto di azioni e di altri titoli a carattere partecipativo, in tale persona fisica o giuridica, entità o organismo collegato a programmi o attività della RPDC connessi alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o in attività nelle industrie estrattiva, di raffinazione, chimica, metallurgica, aerospaziale o delle armi convenzionali;
b)
concedere finanziamenti o assistenza finanziaria a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1, lettere da d) a f), o allo scopo documentato di finanziare tale persona fisica o giuridica, entità o organismo;
c)
prestare servizi di investimento direttamente o indirettamente connessi alle attività di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo; e
d)
partecipare, direttamente o indirettamente, a imprese comuni o a qualsiasi altro accordo commerciale con entità elencate nell'allegato XIII e con persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che agiscano per loro conto o sotto la loro direzione.
Storico versioni
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