Art. 17

In vigore dal 30 ago 2017
1.   È vietato, sul territorio dell'Unione, accettare o approvare investimenti effettuati in qualsiasi attività commerciale laddove tali investimenti siano effettuati: a) da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi del governo della RPDC; b) dal Partito dei lavoratori della Corea; c) da cittadini della RPDC; d) da persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti conformemente alla legislazione della RPDC; e) da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che agiscano per conto o sotto la direzione di persone, entità o organismi di cui alle lettere da a) a d); e f) da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi di cui alle lettere da a) a d); 2.   È vietato: a) costituire un'impresa comune con qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1 o acquisire o ampliare una partecipazione, anche attraverso l'acquisizione integrale o l'acquisto di azioni e di altri titoli a carattere partecipativo, in tale persona fisica o giuridica, entità o organismo collegato a programmi o attività della RPDC connessi alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o in attività nelle industrie estrattiva, di raffinazione, chimica, metallurgica, aerospaziale o delle armi convenzionali; b) concedere finanziamenti o assistenza finanziaria a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1, lettere da d) a f), o allo scopo documentato di finanziare tale persona fisica o giuridica, entità o organismo; c) prestare servizi di investimento direttamente o indirettamente connessi alle attività di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo; e d) partecipare, direttamente o indirettamente, a imprese comuni o a qualsiasi altro accordo commerciale con entità elencate nell'allegato XIII e con persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che agiscano per loro conto o sotto la loro direzione.
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