Art. 12
In vigore dal 30 ago 2017
È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, banconote e monete coniate della RPDC recentemente stampate o non emesse alla Banca centrale della RPDC o a suo beneficio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2017:1509:oj#art-12