Art. 11

In vigore dal 30 ago 2017
È vietato: a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell'allegato IX, anche non originari dell'Unione, al governo della RPDC, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, alla Banca centrale della RPDC e a qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, oppure a qualsiasi entità o organismo che essi possiedono o controllano, o a beneficio degli stessi; b) importare, acquistare o trasportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell'allegato IX, anche non originari della RPDC, dal governo della RPDC, dai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, dalla Banca centrale della RPDC e da qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, oppure da qualsiasi entità o organismo che essi possiedono o controllano; c) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni di cui alle lettere a) e b), al governo della RPDC, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, alla Banca centrale della RPDC e a qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, oppure a qualsiasi entità o organismo che essi possiedono o controllano.
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Art. 11 Regolamento (UE) 2017/1509 — Testo vigente | Portale Normativo