Art. 7

In vigore dal 30 ago 2017
1.   È vietato: a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica e servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nell'allegato II, e connessi alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nell'allegato II, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella RPDC o per un uso in tale paese; b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nell'allegato II, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o per la prestazione dell'assistenza tecnica connessa a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella RPDC o per un uso in tale paese; c) ottenere, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa ai beni e alle tecnologie elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nell'allegato II e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nell'allegato II da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella RPDC o per un uso in tale paese; d) ottenere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nell'allegato II, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o per la prestazione della relativa assistenza tecnica da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella RPDC o per un uso in tale paese. 2.   I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano ai veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'Unione e dei suoi Stati membri nella RPDC.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:1509:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo