Art. 2

In vigore dal 30 ago 2017
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) «succursale» di un ente finanziario o creditizio: una sede di attività che costituisce una parte, sprovvista di personalità giuridica, di un ente finanziario o creditizio e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le transazioni inerenti all'attività di ente finanziario o creditizio; 2) «servizi di intermediazione»: a) la negoziazione o l'organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche da un paese terzo a qualunque altro paese terzo o b) la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche ubicati in paesi terzi, per il loro trasferimento verso un altro paese terzo; 3) «richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno derivante da un contratto o una transazione o a essi collegata,, e in particolare: a) una richiesta volta a ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata; b) una richiesta volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma; c) una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione; d) una domanda riconvenzionale; e) una richiesta volta ad ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunziati; 4) «autorità competenti»: le autorità competenti i cui siti internet sono elencati nell'allegato I; 5) «contratto o transazione»: qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge a essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi forma di garanzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o a essa correlata; 6) «ente creditizio»: un ente creditizio quale definito all', paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), comprese le sue succursali, definite all', paragrafo 1, punto 17 dello stesso regolamento, situati nell'Unione, la cui sede centrale si trova in uno Stato membro o in un paese terzo; 7) «rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e i loro membri» sono definiti secondo la convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e la convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963 e includono anche i rappresentanti della RPDC accreditati presso le organizzazioni internazionali con sede negli Stati membri; 8) «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, effettive o potenziali, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, tra cui le imbarcazioni, comprese le navi; 9) «ente finanziario»: a) un'impresa, diversa da un ente creditizio, che svolge una o più attività elencate ai punti da 2 a 12 e ai punti 14 e 15 dell'allegato I della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), incluse le attività degli uffici dei cambiavalute («bureaux de change»); b) un'impresa di assicurazione, quale definita all', punto 1), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), se svolge attività di assicurazione vita contemplate da tale direttiva; c) un'impresa di investimento, quale definita all', paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9); d) un organismo di investimento collettivo che commercializza le proprie quote o azioni; e) un intermediario assicurativo, quale definito all', punto 5), della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10), quando si occupa di assicurazione vita e di altri servizi legati a investimenti, fatta eccezione per l'intermediario assicurativo collegato così come definito al punto 7) di detto articolo; f) le succursali, situate nell'Unione, degli istituti finanziari di cui alle lettere da a) a e), la cui sede centrale si trova in uno Stato membro o in un paese terzo; 10) «congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, l'affitto e le ipoteche; 11) «congelamento di fondi»: il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso a essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio; 12) «fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non limitativo: a) i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento; b) i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi; c) i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati; d) gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività; e) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni e gli altri impegni finanziari; f) le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione g) i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie; 13) «assicurazione»: un impegno in virtù del quale una o più persone fisiche o giuridiche sono tenute, dietro pagamento, a fornire a un'altra o ad altre persone, in caso di materializzazione di un rischio, un indennizzo o un beneficio quale determinato dall'impegno; 14) «servizi di investimento»: i servizi e le attività seguenti: a) ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari; b) esecuzione di ordini per conto dei clienti; c) negoziazione per conto proprio; d) gestione del portafoglio; e) consulenza in materia di investimenti; f) assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile; g) collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile; h) qualsiasi servizio connesso all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione; 15) «beneficiario del pagamento»: la persona fisica o giuridica che è destinataria finale del trasferimento di fondi; 16) «ordinante»: il soggetto detentore di un conto di pagamento che autorizza un trasferimento di fondi da tale conto o, in mancanza di un conto, che dà ordine di trasferire i fondi; 17) «prestatore di servizi di pagamento»: le categorie di prestatori di servizi di pagamento di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), le persone fisiche o giuridiche che beneficiano di una deroga di cui all' della direttiva 2007/64/CE e le persone giuridiche che beneficiano di una deroga ai sensi dell' della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12), che prestano servizi di trasferimento di fondi; 18) «riassicurazione»: l'attività che consiste nell'accettare i rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o da un'altra impresa di riassicurazione oppure, nel caso dell'associazione di sottoscrittori denominata Lloyd's, l'attività che consiste nell'accettare i rischi ceduti da qualsiasi membro del Lloyd's, da parte di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione diversa dall'associazione di sottoscrittori denominata Lloyd's; 19) «servizi inerenti»: servizi resi per conto terzi da unità la cui attività consiste principalmente nella produzione di beni trasportabili, nonché servizi tipicamente collegati alla produzione di detti beni; 20) «armatore»: il proprietario registrato di una nave marittima o qualsiasi altra persona, quale il noleggiatore a scafo nudo, che sia responsabile della conduzione della nave; 21) «assistenza tecnica»: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza; 22) «territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo; 23) «trasferimento di fondi»: a) una transazione effettuata almeno parzialmente per via elettronica per conto di un ordinante da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario mediante un prestatore di servizi di pagamento, indipendentemente dal fatto che l'ordinante e il beneficiario siano il medesimo soggetto e che il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e quello del beneficiario coincidano, fra cui: i) bonifico, quale definito all', punto 1), del regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (13); ii) addebito diretto, quale definito all', punto 2), del regolamento (UE) n. 260/2012; iii) rimessa di denaro, quale definita all', punto 13), della direttiva 2007/64/CE, nazionale o transfrontaliera; iv) trasferimento effettuato utilizzando una carta di pagamento, uno strumento di moneta elettronica o un telefono cellulare o ogni altro dispositivo digitale o informatico prepagato o postpagato con caratteristiche simili; e b) qualsiasi transazione effettuata per via non elettronica, ad esempio mediante contanti, assegni o ordini contabili, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario del pagamento; l'ordinante e il beneficiario del pagamento possono essere la medesima persona. 24) «nave dotata di equipaggio dalla RPDC»: a) una nave il cui equipaggio è controllato da: i) una persona fisica che abbia la cittadinanza della RPDC; o ii) una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti conformemente alla legislazione della RPDC; b) una nave interamente dotata di equipaggio da cittadini della RPDC.
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