Art. 5

In vigore dal 30 ago 2017
1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, nella RPDC qualsiasi prodotto, a eccezione di cibo o medicine, se l'esportatore sa o ha fondati motivi di ritenere che: a) il prodotto è destinato, direttamente o indirettamente, alle forze armate della RPDC; o b) l'esportazione del prodotto potrebbe sostenere o rafforzare le capacità operative delle forze armate di uno Stato diverso dalla RPDC. 2.   È vietato importare, acquistare o trasportare dalla RPDC prodotti di cui al paragrafo 1 se l'importatore o il trasportatore sa o ha fondati motivi di ritenere che sussiste uno dei motivi di cui alle lettere a) o b) delparagrafo 1.
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