Art. 8
In vigore dal 30 ago 2017
1. In deroga all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione, diretti o indiretti, dei prodotti e delle tecnologie, compreso il software, di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b), oppure l'assistenza o i servizi di intermediazione di cui all', paragrafo 1, purché i beni e le tecnologie, l'assistenza o i servizi di intermediazione siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o ad altri scopi umanitari.
2. In deroga all', paragrafo 1, lettera a, e all', paragrafo 1, lettere a) e b), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare le transazioni ivi menzionate alle condizioni che ritengono appropriate e purché l'UNSC abbia approvato la richiesta.
3. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le richieste di approvazione presentate all'UNSC a norma del paragrafo 3.
4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione, entro quattro settimane, delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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