Art. 10

In vigore dal 30 ago 2017
1.   È vietato: a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, nella RPDC i beni di lusso elencati nell'allegato VIII; b) importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC i beni di lusso elencati nell'allegato VIII, anche non originari della RPDC. 2.   Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica a effetti personali dei viaggiatori o a merci prive di carattere commerciale per uso personale dei viaggiatori, contenute nei loro bagagli. 3.   I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano a beni che sono necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri nella RPDC o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale. 4.   Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, una transazione relativa ai beni di cui al punto 17 dell'allegato VIII, a condizione che i beni siano destinati a scopi umanitari.
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