Art. 5
In vigore dal 30 ago 2017
1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, nella RPDC qualsiasi prodotto, a eccezione di cibo o medicine, se l'esportatore sa o ha fondati motivi di ritenere che:
a)
il prodotto è destinato, direttamente o indirettamente, alle forze armate della RPDC; o
b)
l'esportazione del prodotto potrebbe sostenere o rafforzare le capacità operative delle forze armate di uno Stato diverso dalla RPDC.
2. È vietato importare, acquistare o trasportare dalla RPDC prodotti di cui al paragrafo 1 se l'importatore o il trasportatore sa o ha fondati motivi di ritenere che sussiste uno dei motivi di cui alle lettere a) o b) delparagrafo 1.
Storico versioni
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