Art. 24

Art. 24

In vigore dal 30 ago 2017
Agli enti finanziari o creditizi è vietato: a) aprire un conto presso un ente finanziario o creditizio di cui all', paragrafo 2; b) aprire un conto di corrispondenza presso un ente finanziario o creditizio di cui all', paragrafo 2; c) aprire uffici di rappresentanza, una nuova succursale o una nuova controllata nella RPDC; e d) costituire un'impresa comune con o acquisire un diritto di proprietà in un ente finanziario o creditizio di cui all', paragrafo 2.
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