Art. 118

Accordi operativi di area sincrona

In vigore dal 2 ago 2017
Accordi operativi di area sincrona 1.   Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i TSO di ciascuna area sincrona elaborano congiuntamente proposte comuni per: a) le norme di dimensionamento delle FCR, conformemente all'; b) le proprietà aggiuntive delle FCR, conformemente all', paragrafo 2; c) i parametri qualitativi della frequenza e il parametro-obiettivo della qualità della frequenza, conformemente all'; d) per l'Europa continentale («CE») e le aree sincrone nordiche, i parametri obiettivo dell'errore di controllo del ripristino della frequenza per ciascun blocco LFC, conformemente all'; e) la metodologia per valutare il rischio e l'evoluzione del rischio di esaurimento delle FCR dell'area sincrona, conformemente all', paragrafo 2; f) il responsabile del monitoraggio dell'area sincrona, conformemente all'; g) il calcolo del programma di controllo a partire dal bilancio netto dell'area in c.a. con una durata comune della rampa per il calcolo dell'ACE, nel caso di aree sincrone con più di un'area LFC, conformemente all'; h) se del caso, le restrizioni per la produzione di potenza attiva degli interconnettori HVDC tra aree sincrone, conformemente all'; i) la struttura LFC, conformemente all'; j) se del caso, il metodo per ridurre la deviazione del tempo elettrico, conformemente all'; k) ogni volta in cui nell'area sincrona opera più di un TSO, la ripartizione delle responsabilità fra i TSO, conformemente all'; l) le procedure operative in caso di esaurimento delle FCR, conformemente all', paragrafo 7; m) per le aree sincrone GB e IE/NI, le misure volte ad assicurare la ricostituzione dei serbatoi di energia, conformemente all', paragrafo 6, lettera b); n) le procedure operative per ridurre la deviazione della frequenza del sistema al fine di riportare il sistema allo stato normale e limitare il rischio che passi allo stato di emergenza, conformemente all', paragrafo 10; o) i ruoli e le responsabilità dei TSO che eseguono un processo di compensazione dello sbilanciamento, un processo transfrontaliero di attivazione delle FRR o un processo transfrontaliero di attivazione delle RR, conformemente all', paragrafo 2; p) i requisiti concernenti la disponibilità, l'affidabilità e la ridondanza delle infrastrutture tecniche conformemente all', paragrafo 2; q) le norme comuni per la gestione in stato normale e in stato di allerta, conformemente all', paragrafo 6, e alle misure di cui all', paragrafo 15, r) per le aree sincrone CE e dell'Europa settentrionale, il periodo di attivazione minimo che i fornitori di riserve FCR devono assicurare conformemente all', paragrafo 10; s) per le aree sincrone CE e dell'Europa settentrionale, le ipotesi e la metodologia per un'analisi costi-benefici conformemente all', paragrafo 11; t) se del caso, per le aree sincrone diverse dall'area CE, i limiti per lo scambio di FCR tra i TSO conformemente all', paragrafo 2; u) i ruoli e le responsabilità del TSO di connessione delle riserve, del TSO che riceve le riserve e del TSO interessato per quanto riguarda lo scambio di FRR ed RR, definiti in conformità dell', paragrafo 1; v) i ruoli e le responsabilità del TSO che fornisce le riserve per il controllo della capacità, del TSO che riceve le riserve per il controllo della capacità e del TSO interessato per quanto riguarda la condivisione di FRR ed RR, definiti in conformità dell', paragrafo 1; w) i ruoli e le responsabilità del TSO di connessione delle riserve, del TSO che riceve le riserve e del TSO interessato, per quanto riguarda lo scambio di riserve tra aree sincrone, nonché del TSO che fornisce le riserve per il controllo della capacità, del TSO che riceve le riserve per il controllo della capacità e del TSO interessato, per quanto riguarda la condivisione delle riserve tra aree sincrone, definiti in conformità dell', paragrafo 2; x) la metodologia per determinare i limiti relativi al volume degli scambi di FCR tra aree sincrone, definita in conformità dell', paragrafo 2; y) per le aree sincrone GB e IE/NI, la metodologia per determinare la fornitura minima di capacità di riserva FCR, in conformità dell', paragrafo 2, lettera b); z) la metodologia per stabilire i limiti relativi al volume degli scambi di FRR tra aree sincrone, definita in conformità dell', paragrafo 1, e la metodologia per stabilire i limiti relativi ai livelli di condivisione delle FRR tra aree sincrone, definita in conformità dell', paragrafo 1; e (aa) la metodologia per stabilire i limiti relativi al volume degli scambi di RR tra aree sincrone, definita in conformità dell', paragrafo 1, e la metodologia per stabilire i limiti relativi ai livelli di condivisione delle RR tra aree sincrone, definita in conformità dell', paragrafo 1. 2.   I TSO di ciascuna area sincrona sottopongono le metodologie e le condizioni di cui all', paragrafo 3, lettera d), all'approvazione delle autorità di regolamentazione dell'area sincrona in questione. Entro un mese dall'approvazione di tali metodologie e condizioni, i TSO di ciascuna area sincrona concludono un accordo operativo di area sincrona, che entra in vigore entro 3 mesi dall'approvazione delle suddette metodologie e condizioni.
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