Art. 131

Criteri di valutazione della qualità della frequenza

In vigore dal 2 ago 2017
Criteri di valutazione della qualità della frequenza 1.   I criteri di valutazione della qualità della frequenza comprendono: a) per l'area sincrona durante il funzionamento in stato normale o in stato di allerta, in conformità all', paragrafi 1 e 2, su base mensile, per i dati di frequenza istantanei: i) il valore medio; ii) la deviazione standard; iii) i percentili 1, 5, 10, 90, 95 e 99; iv) il tempo totale in cui il valore assoluto della deviazione istantanea di frequenza supera la deviazione di frequenza standard, distinguendo fra deviazioni istantanee di frequenza negative e positive; v) il tempo totale in cui il valore assoluto della deviazione istantanea di frequenza supera la deviazione istantanea di frequenza massima, distinguendo fra deviazioni istantanee di frequenza negative e positive; vi) il numero di eventi in cui il valore assoluto della deviazione istantanea di frequenza dell'area sincrona ha superato il 200 % della deviazione di frequenza standard e la deviazione istantanea di frequenza non è stata riportata al 50 % della deviazione di frequenza standard nell'area sincrona dell'Europa centrale e all'intervallo di ripristino della frequenza nelle aree sincrone della Gran Bretagna, dell'Irlanda/Irlanda del Nord e dell'Europa settentrionale, entro il tempo di ripristino della frequenza. I dati distinguono tra deviazioni negative e positive della frequenza; vii) nelle aree sincrone della Gran Bretagna e dell'Irlanda/Irlanda del Nord, il numero di eventi in cui il valore assoluto della deviazione istantanea di frequenza ha sforato l'intervallo di ripristino della frequenza e non vi è stato riportato entro il tempo di ripristino della frequenza, distinguendo fra deviazioni di frequenza negative e positive; b) per ciascun blocco LFC delle aree sincrone dell'Europa centrale e dell'Europa settentrionale durante il funzionamento in stato normale o in stato di allerta in conformità all', paragrafi 1 e 2, su base mensile: i) per un insieme di dati contenente i valori medi dell'FRCE del blocco LFC per periodi pari al tempo di ripristino della frequenza: — il valore medio, — la deviazione standard, — i percentili 1, 5, 10, 90, 95 e 99, — il numero di periodi in cui il valore medio dell'FRCE ha sforato l'intervallo dell'FRCE di livello 1, distinguendo tra FRCE negativo e positivo, nonché — il numero di periodi in cui il valore medio dell'FRCE ha sforato l'intervallo dell'FRCE di livello 2, distinguendo tra FRCE negativo e positivo; ii) per un insieme di dati contenente i valori medi dell'FRCE del blocco LFC per periodi di durata pari a un minuto: il numero di eventi su base mensile in cui l'FRCE ha superato il 60 % della capacità di riserva FRR e non è stato riportato al 15 % della capacità di riserva FRR entro il tempo di ripristino della frequenza, distinguendo tra FRCE negativo e positivo; c) per i blocchi LFC dell'area sincrona della Gran Bretagna o dell'Irlanda/Irlanda del Nord durante il funzionamento in stato normale o in stato di allerta, in conformità all', paragrafi 1 e 2, su base mensile e per un insieme di dati contenente i valori medi dell'FRCE del blocco LFC per periodi di durata pari a un minuto: il numero di eventi in cui il valore assoluto dell'FRCE ha superato la deviazione di frequenza massima in regime stazionario e l'FRCE e non è stato riportato al 10 % della deviazione di frequenza massima in regime stazionario entro il tempo di ripristino della frequenza, distinguendo tra FRCE negativo e positivo. 2.   I TSO di ciascuna area sincrona specificano nell'accordo operativo di area sincrona una metodologia comune per valutare il rischio e l'evoluzione del rischio di esaurimento delle FCR nell'area sincrona. Tale metodologia viene impiegata almeno una volta all'anno e si basa almeno su una serie storica di dati della frequenza istantanea del sistema non inferiore a un anno. I TSO di ciascuna area sincrona trasmettono i dati di immissione necessari per la valutazione.
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Criteri di valutazione della qualità della frequenza (Art. 131 Regolamento (UE) 2017/1485) — Testo vigente | Portale Normativo